Descrizione
Con la Legge regionale 19/11/2013, n. 21, art. 11 sono state approvate le disposizioni per l'accensione di fuochi per eliminare una frazione di biomassa facente parte del ciclo biologico forestale, anche in occasione di interventi selvicolturali volti alla cura e alla manutenzione dei boschi, allo scopo primario di ridurre il rischio di incendi boschivi.
Accendere fuochi è una pratica che deve essere progressivamente abbandonata, perché causa una perdita delle sostanze organiche utili al terreno e aumenta i rischi per la sicurezza, come gli incendi e la diffusione di particolato fine nell'aria.
Per contenere l’inquinamento dell’aria, la Deliberazione della giunta regionale 26/02/2021, 9-2916 ha introdotto dei limiti all'accensione dei fuochi in ambito agricolo e hobbistico per il periodo invernale:
- nei Comuni che rientrano nelle aree di superamento dei valori massimi di particolato nell’aria, è vietato accendere fuochi dal primo settembre al 15 aprile. I sindaci non hanno libertà di derogare con ordinanze questo divieto
- per i Comuni che non rientrano nelle aree di superamento dei valori massimi di particolato nell’aria, il divieto di accensione dei fuochi si applica dal primo di novembre al 31 marzo, con possibilità di deroga da parte dei sindaci in casi specifici.
Per ulteriori informazioni, consulta il sito istituzionale di Regione Piemonte.